|
Convenzione Disabili ONU Disabilità, Convenzione ONU: Tutti i
diritti in 50 articoli
ROMA – Cinquanta
articoli per tutelare i diritti di 650 milioni di persone in tutto il mondo: è
il primo grande trattato sui diritti umani ad entrare in vigore nel nuovo
millennio e promette di rappresentare una pietra miliare nel percorso di
accettazione, partecipazione e inserimento alla vita sociale e lavorativa dei
disabili. La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità,
adottata da 192 paesi, firmata da 126 e ratificata da 49, è entrata in vigore
il 3 maggio 2008: con l’ok della Camera anche l’Italia ha dato il suo via
libera alla ratifica. Quattro anni di trattative, scritta insieme alle più
grandi associazioni e organizzazioni del settore, la Convenzione colma una
lacuna del diritto internazionale e tratteggia nel dettaglio i diritti di cui
godono le persone disabili, chiedendo quel cambiamento di atteggiamento da
parte della società indispensabile a garantire ad essi il raggiungimento
della piena uguaglianza. Nel concreto, la
Convenzione non introduce nuovi diritti, ma si prefigge lo scopo di
promuovere, proteggere e assicurare alle persone con disabilità il pieno ed eguale
godimento del diritto alla vita, alla salute, all’istruzione, al lavoro, ad
una vita indipendente, alla mobilità, alla libertà di espressione e in
generale alla partecipazione alla vita politica e sociale. La prima parte del
documento e’ imperniata anzitutto sull’uguaglianza, declinata con riguardo
alla lotta ai pregiudizi, in modo particolare rispetto alle donne e ai
bambini: il testo riconosce che queste categorie sono spesso vittime di una
doppia discriminazione e stabilisce che gli Stati si impegnano a “prendere
misure per assicurare loro il pieno ed uguale godimento dei diritti umani”.
L’elencazione dei diritti comprende quelli fondamentali, ad iniziare da
quello alla vita, all’integrita’ fisica e al divieto di essere sottoposti a
tortura e a sfruttamento: un riferimento quest’ultimo alle prassi, diffuse
soprattutto nei paesi poveri, di usare persone con disabilità, anche minori,
per raccolte di elemosine, espianto di organi, sfruttamento sessuale o
lavorativo, e simili pratiche criminali. Il testo della
Convenzione enumera poi i cosiddetti “diritti di seconda e terza
generazione”, ad iniziare da quella alla libertà, declinata nei diversi
ambiti: di locomozione (eliminazione delle barriere architettoniche e senso –
percettive), di manifestazione del pensiero (rispetto delle persone con
disabilità intellettiva) e di partecipazione alla vita politica (diritto di
voto effettivo), come pure i diritti all’assistenza sanitaria e sociale,
all’abilitazione ed alla riabilitazione, all’istruzione, al lavoro ed alla
liberazione dalla povertà (endemica per tutti i disabili dei paesi poveri).
Il testo affronta poi anche i “diritti di quarta generazione”, fra i quali si
possono ricordare il diritto alla privacy, il diritto alla vita indipendente
ed all’inclusione sociale (che si traduce con un no a quelle strutture o
istituti speciali che separano la persona dall’ambiente circostante, i
cosiddetti “ghetti” denunciati da molte associazioni), e poi ancora il
diritto ad una vita nel proprio nucleo familiare originario o ad una vita
autonoma, fuori famiglia, assistiti dai servizi sociosanitari di territorio. Nell’ambito della
salute, la Convenzione dispone che le persone disabili hanno diritto a godere
del più alto livello di salute potenzialmente raggiungibile, senza alcuna
discriminazione basata sul loro grado di disabilità e che a tale scopo gli
Stati mettono in campo misure appropriate per assicurare l’accesso dei
disabili ai servizi sanitari dovendo garantire ad essi lo stesso livello e la
stessa qualità dei servizi sanitari offerti alle altre persone, siano essi
gratuiti o a pagamento, e compresi quelli inseriti nell’area della salute
sessuale e riproduttiva. Una specificazione, quest’ultima, che ha incontrato
le riserve dello Stato del Vaticano, che vi ha letto una legittimazione
dell’aborto: considerazione che ha portato la Santa Sede a non sottoscrivere
la Convenzione. La seconda parte del documento affronta invece le modalità di
entrata in vigore della Convenzione ed il monitoraggio del suo rispetto da
parte degli Stati firmatari, a partire dall’istituzione del Comitato dei
diritti che ha il compito di ricevere segnalazioni di inadempienze o
violazioni della Convenzione e di redigere un rapporto periodico sullo stato
di attuazione del testo nei singoli paesi. Il Protocollo aggiuntivo, firmato
finora da 71 paesi (c’è anche l’Italia) e ratificato da 13, prevede che a
presentare segnalazioni e denunce al Comitato possano essere anche persone
singole o gruppi non nominati dagli Stati firmatari. Una forma di
controllo “dal basso”, da parte della società civile, assai apprezzata dalle
associazioni dei disabili, che sottolineano la possibilità di sottrarre i
ricorsi agli eventuali calcoli di tipo politico: proprio per questa sua
valenza, questa opportunità è stata separata dal testo della Convenzione,
andando a trovare spazio nei diciotto articoli del Protocollo aggiuntivo non
obbligatorio: il Comitato Onu dunque non potrà prendere in considerazione
eventuali segnalazioni provenienti da persone e gruppi di quegli stati che non
l’abbiano espressamente accettato. Dowload
della Convenzione (file PDF) |
|
|
|
|
|
|
|
|