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Statuto Associativo Anffas – Onlus
- Luino Associazione Locale Famiglie di Disabili Intellettivi
e Relazionali Iscritta al registro Generale
Regionale del Volontariato al n. 726-prog.2898-Sez.A Piazza Aldo
Moro nr. 6 Luino 21016
(VA) tel. 0332/535277 – Fax
0332/535277 Codice Fiscale 93012760125 E-mail: anffasluino@libero.it Statuto dell’Associazione Titolo
Primo: Sede,
Fini e Risorse economiche Articolo
3 - FINALITA’ E ATTIVITA’ Articolo
4 - RISORSE ECONOMICHE Titolo
Secondo: Soci Articolo
6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO Titolo
Terzo: Organi Sociali Articolo
7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Articolo 7 bis - CARICHE SOCIALI Articolo
8 - ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI Articolo
9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DEUBERATIVI Articolo
10 - ASSEMBLEE: POTERI Articolo
11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE Articolo
12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO Articolo
13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI Articolo
14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE Articolo
15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Titolo
Quarto: Norme Amministrative Articolo
16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Articolo
17 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE Articolo
18 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE Titolo Primo: Sede, Fini e Risorse economiche Articolo 1 - COSTITUZIONE E’ istituita “ l’Associazione
Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S.— ONLUS di LUINO.
In breve denominabile anche “ANFFAS — ONLUS di LUINO. L’associazione ha l’obbligo di utilizzare
tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi. L’associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell’unitaria
struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell’atto costitutivo e nello Statuto
dell’ANFFAS ONLUS Come determinato nell’atto costitutivo e nello Statuto dell’ANFFAS ONLUS, Ente con Personalità
giuridica giusto DPR 18/12/1964 n° 1542, così come
modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato degli atti presso il
Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16
maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della
Prefettura di Roma protocollo n° 266/76/2001 set.1AURPG ufficio regionale del Pubblico Registro. Articolo 2 - SEDE L’associazione ha sede in LUINO, PIAZZA ALDO
MORO n. 6 La sede legale può essere trasferita in altro comune
solo, con una delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci, e ciò
comporterà modifica dell’attuale statuto: Il Consiglio Direttivo, può
deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali, senza
che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere
tempestivamente informati del trasferimento della sede. Articolo 3 - FINALITA’ E ATTIVITA’ L’associazione ha struttura
democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale e sociosanitaria,
della ricerca
scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di
persone svantaggiate in situazione di disabilità
intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantito il diritto
inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel
rispetto della propria dignità. L’Associazione persegue il
proprio scopo, nell’ambito del riconoscimento di essere
parte dell’unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell’ANFFAS Nazionale,
anche attraverso lo sviluppo di attività atte a: a)
stabilire e mantenere i rapporti con gli
Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati
operanti nel settore della disabilità; b)
promuovere e partecipare ad iniziative
anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei
singoli disabili; c)
promuovere e sollecitare la ricerca, la
prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità
intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione
di carattere sanitario e sociale nel
mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali; d)
promuovere l’integrazione scolastica, la
qualificazione, e l’inserimento nel mondo del lavoro dei disabili
intellettivi e relazionali; e)
qualificare e formare docenti di ogni
ordine e grado; f)
promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie,
assistenziali, sociali, anche in modo congiunto, centri informazione, strutture e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni
dei disabili intellettivi e/o relazionali, favorendo la consapevolezza di un
problema sociale non privato; g)
promuovere, costituire, amministrare
organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che
trattano la disabilità intellettiva e relazionale; h)
assumere in ogni sede la rappresentanza
e la tutela per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e
civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva e/o relazionale, anormalità su
base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi. L’Associazione non può svolgere
attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente
connesse. 3.1 — Obblighi connessi
all’appartenenza all’ANFFAS Nazionale Le attività di cui all’Art. 3 vengono esercitate in
coerenza con le indicazioni fornite dall’ANFFAS Nazionale rispetto a cui l’Associazione
riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione
degli scopi associativi. L’esercizio dell’attività deve
essere effettuato attraverso l’utilizzazione del
marchio ANFFAS, cosi come disposto
dall’ Art. 4 dello statuto dell’ANFFAS Nazionale
registrato il 22.2.2000 presso
l’ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n.°
RM2000COOI 040. Ai fini dell’utilizzo del
marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell’ANFFAS Nazionale, dovrà
essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS
Nazionale. L’ANFFAS locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto
dall’ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell’eventualità che il
totale delle entrate annue superi la somma di un miliardo di lire, pari a
EURO 516.457, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della
moneta. Adottare
uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall’ANFFAS comprensiva
dei livelli minimi di qualità. L’ANFFAS
locate
è obbligata ad aderire all’Organismo Regionale dei Soci dell’ ANFFAS Nazionale della propria Regione di
riferimento. Laddove ANFFAS locale Intenda
Istituire o abbia Istituito uno o più Enti di gestione per l’esercizio delle
proprie attività Istituzionali dovrà ogni anno allegare al proprio bilancio
anche quello/i dell’Ente/i di gestione cosi da garantire, nel
termini previsti dallo Statuto dell’ANFFAS Nazionale, l’esercizio
delle facoltà di vigilanza ivi previste. Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE Il patrimonio dell’Associazione
e costituito da beni mobili ed immobili. Le risorse economiche
dell’associazione potranno derivare da: - quote sociali; - contributi dei Soci; - contributi di privati; - contributi dello Stato e/o delle
Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di
specifiche documentate attività o progetti - contributi di
organismi Internazionali - lasciti e donazioni - rimborsi o
corrispettivi derivanti da convenzioni per l’esercizio delle attività
istituzionali - entrate derivanti da attività
commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a
quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 - ogni altra entrata finalizzata
all’attività istituzionale. I versamenti associativi sono a
fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento
dell’Associazione, né in caso di estinzione di
recesso o di esclusione
dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto
versato all’Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partècipazione, segnatamente, non creano
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a
titolo particolare, né per successione a titolo universale. L’Associazione ha l’obbligo di
utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le
verrà fornito dall’ANFFAS Nazionale nei modi e nei termini , dalla stessa per la promozione e
identificazione delle proprie attività istituzionali. Titolo
Secondo: Soci Articolo 5 - SOCI Gli aspiranti Soci
devono presentare apposita domanda al Consiglio
Direttivo, che deciderà se accettarne o meno l’ammissione. Il giudizio del Consiglio Direttivo è inappellabile. I soci si
distinguono in: Ordinari: sono i parenti entro il quarto grado,
gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti di
disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l’attività dell’Associazione
è rivolta in numero non superiore a tre per ogni disabile. La qualifica di Socio Ordinario
non viene meno con il decesso del disabile. Amici: Sono le persone che prendono parte e collaborano alla
vita dell’Associazione da almeno un anno, i soci Amici sono iscrivibili nel
limite del 30% così del numero complessivo degli
associati stessi. L’attività istituzionale del
Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale con prestazioni
volontarie, spontanee e gratuite. Tutti i Soci Ordinari ed Amici,
sono tenuti al pagamento di una identica quota
annuale deliberata dall’Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal
Consiglio Direttivo. Il diritto di voto all’Assemblea
spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della
quota associativa. I Soci hanno il diritto di
partecipare alle attività dell’Associazione con piena parità e non è ammessa
la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. I Soci hanno il diritto ad
eleggere gli Organi amministrativi dell’Associazione e ad essere informati
sulle attività della stessa. I Soci sono obbligati
all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni eventualmente adottate dei competenti Organi sociali in
conformità alle norme statutarie. Ad ogni Socio all’atto
dell’iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello
unificato predisposto dall’Anffas Nazionale. Articolo 6 - CESSAZIONE
DELLA QUALITA’ DI SOCIO L’appartenenza all’Associazione
cessa: a)
per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto
al Consiglio Direttivo. b) per esclusione, che viene deliberata dal. Consiglio
Direttivo, con quorum deliberativo dei 2/3 dei
Consiglieri in carica, per i seguenti casi: - in caso di morosità nel
pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell’anno in
corso all’unanimità decide la
radiazione del socio - in caso di comportamenti
incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni
morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli
obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo, dello statuto, e degli
eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi. Titolo Terzo: Organi Sociali Articolo 7- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE L’Associazione realizza il conseguimento
dei suoi scopi attraverso l’azione dei suoi Organi impegnati all’attuazione e al
rispetto del presente Statuto, nell’ambito dei programmi approvati dall’assemblea. Gli organi dell’Associazione
sono: 1) l’Assemblea dei Soci 2) il Consiglio Direttivo 3) il Presidente 4) il Collegio dei Revisori dei Conti Articolo 7 bis — CARICHE SOCIALI Le cariche sociali sonò riservate ai Soci, con l’eccezione della carica di
Revisore dei Conti e Probiviri alle quali possono accédere anche non Soci. L’eleggibilità
alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità,
le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate
dal Regolamento Applicativo. Il mandato di ogni
carica elettiva presente negli Organi statuari, senza eccezioni di sorta, dura un
quadriennio; viene esercitato nell’osservanza dello Statuto e del Regolamento
e nel rispetto dell’art 2391 cc. Il Consiglio Direttivo dichiara
la decadenza del componente elettivo che, senza
giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive. Tutte le votazioni sono palesi,
salvo quelle concernenti la designazione, l’elezione, o la valutazione di
persone, che si svolgono a scrutinio segreto. Articolo 8- ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI Le assemblee sono ordinarie e
straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede
dell’Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell’avviso di
convocazione. L’Assemblea ordinaria è
convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile,
o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell’anno
successivo a quello di competenza per l’approvazione del rendiconto ed entro
il 30 novembre dell’anno precedente a quello di competenza per l’approvazione
del bilancio preventivo. Le assemblee sono convocate, in
ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque
quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci o
quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio
Direttivo. La convocazione, con il relativo
ordine del giorno, avviene con apposito avviso
personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax,
telegramma, posta elettronica o quant’altro),
almeno 15 giorni prima dell’assemblea. L’Assemblea, legalmente convocata e
costituita, rappresenta l’universalità dei soci. Le sue deliberazioni
legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o
dissenzienti. Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DEUBERATIVI L’Assemblea dell’associazione è
costituita dai Soci Iscritti almeno da due mesi prima della data della
riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio può
intervenire all’Assemblea con non più di due deleghe. L’Assemblea ordinaria in prima
convocazione è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima
di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci
intervenuti e rappresentati. L’Assemblea straordinaria in
prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due
terzi dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è
regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati. Le Assemblee ordinaria e
straordinaria, sia in prima che in seconda
convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci
intervenuti e rappresentati. Per le delibere di cui ai punti
a) e b) del successivo art. 10, è necessaria la maggioranza di 2/3 (due terzi
dei voti dei Soci presenti e rappresentati). Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI L’assemblea ordinaria: 1) elegge il Presidente dell’Associazione: 2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro
i limiti previsti all’art. 11; 3) elegge i membri del Consiglio direttivo; 4) delibera sul programma di attività
dell’Associazione e sui regolamenti; 5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed il bilancio preventivo sulla
base degli schemi predisposti dall’ANFFAS Nazionale; 6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere
di 3 membri di cui di norma, uno iscritto all’albo
dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti: quando le leggi vigenti lo
richiedono 7) stabilisce l’importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo; 8) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella
competenza dell’Assemblea straordinaria; 9) elegge il rappresentante dei Soci all’Assemblea
dell’Associazione Anffas Nazionale con le modalità
definite nel regolamento; 10) delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei
Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in
conformità dello schema predisposto dall’ANFFAS Nazionale L’Assemblea straordinaria
delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla
conseguente devoluzione del patrimonio sociale all’ANFFAS Nazionale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l’Assemblea è presieduta
da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci
intervenuti e dei relativi diritti di voto. li Presidente dell’assemblea, nomina un
segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano
previste delle votazioni. Spetta al Presidente
dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e
l’ordine delle votazioni. Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE Il Consiglio Direttivo è composto da un
minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, (comunque sempre in numero dispari),
tra i quali il presidente. eletti
dall’Assemblea. I membri
eletti hanno il diritto ad un solo voto: Possono partecipare alle
riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei
Revisori dei Conti. Sono ammessi a partecipare,
anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su
espressa chiamata del Consiglio Direttivo: 1) i coordinatori delle
commissioni di lavoro 2) qualsiasi persona che per
competenze. o compiti scientifici o amministrativi
sia stata invitata dal Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica
quattro anni e sono rieleggibili per non più, di tre volte consecutive Il
Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente il Segretario ed il
Tesoriere Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono Convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell’Associazione
o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio
Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra
comunicazione equipollente (fax,. telégramma, posta
elettronica. o quant’altro)
da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per
l’adunanza, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della
data in cui si terrà la riunione. Per casi urgenti è ammessa la
convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione. Il Consiglio è validamente
costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le
deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il
voto del Presidente. Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI Il Consiglio direttivo ha tutte
le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini
dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione stessa che non siano della legge o
dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può
delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri,
a Soci ò anche a terzi, determinando i limiti ditale delega. I regolamenti
interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio
Direttivo all’Assemblea e successivamente
all’eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro
60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso. Il Consiglio Direttivo, in tempo
utile per convocare l’Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea corredandolo di apposita
relazione sull’attività svolta durante l’esercizio. Il Consiglio Direttivo può
istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo
sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori.
Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione,
nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa
dell’Associazione designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui
fini siano alla promozione e alla tutela degli interessi associativi. Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE A sostituire il Consigliere che
è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio
Direttivo il primo di non eletti. Il membri così
nominato
resteranno in carico fino alla scadenza dei mandato dei membri sostituiti. L’appartenenza al Consiglio
Direttivo cessa per: 1) dimissioni, che devono essere
presentate per iscritto 2) per decadenza, norma
dell’art. 7bis 3) scadenza del mandato 4) decesso 5) mancata partecipazione ad
almeno 3 consigli consecutivi senza giustificazione 6) mancata partecipazioni per
almeno sei mesi tranne il caso di malattia o grave impedimento 7) esclusione, deliberata dai
due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del
consigliere incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare
danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli
obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo e dello statuto e per altri
gravi e comprovati motivi comunque riferibili a
fattispecie come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione
è data facoltà al Consigliere di ricorrere all’Assemblea ordinaria. Articolo 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Presidente ha la legale
rappresentanza dell’Associazione, guida la politica associativa generale e ne
mantiene l’unità di indirizzo nel contesto
nazionale, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le
norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è
consegnatario del patrimonio dell’Associazione e dei mezzi di esercizio. In caso di assenza
o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di
impedimento di quest’ultimo, dal componente del
Consiglio più anziano di età. Articolo 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il collegio dei Revisori dei
Conti viene eletto dall’Assemblea e si compone di
tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori
Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei
Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro
effettivo. Nella prima riunione dopo
l’elezione deve essere eletto il Presidente. L’incarico di Revisore dei Conti
è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione e può essere
ricoperto anche da persone non Socie. Per la durata in carica e la
rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente
statuto per i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti
partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea. In generale hanno il compito di
vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificando la regolarità
della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale. I Revisori dei Conti possono
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto
consultivo. Titolo Quarto: Norme Amministrative Articolo 17 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE L’esercizio
déll’Associazione chiude il 31 dicembre di ogni
anno. L’associazione ha l’obbligo di
impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad essa
direttamente connesse: All’Associazione è vietato
distribuire. anche in modo Indiretto, utili ed
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti promossi
dall’Associazione stessa o di altro soggetto giuridico forma di ONLUS, parte
dell’unitaria struttura ANFFAS. Articolo 18 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE La durata dell’Associazione è
stabilita sino al 31 dIcembre
2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con
delibera dell’Assemblea straordinaria. Articolo 19 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento
dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria; l’avviso
dell’Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell’Associazione
deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo
dalla data dell’unica convocazione. L’Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno due terzi dei
Soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di
scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei due
terzi dei presenti. In caso di scioglimento
dell’Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali
debiti, saranno devoluti all’ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere
dell’Autorità di Controllo di cui alI’Art.
3 comma 189 e successivi della L. 662/96. Articolo 20 - NORME DI RINVIO Per quanto non previsto nel
presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in
materia di Enti aventi personalità giuridica ONLUS. Luino, 8 aprile 2006 Il Consiglio Direttivo Verni Valentino ____________________________ Sonvico Giuseppe ____________________________ Dedè Cristina _____________________________ Gavazzi Lorenza _____________________________ Mongodi Maria
Rosa _____________________________ |
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Associazione Anffas – Onlus
- Luino |
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