Statuto Associativo

 

 

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AnffasOnlus - Luino

 

Associazione Locale Famiglie di  Disabili Intellettivi e Relazionali

Iscritta al registro Generale Regionale del Volontariato al n. 726-prog.2898-Sez.A

                                 Piazza Aldo Moro nr. 6 Luino 21016 (VA)

tel. 0332/535277 – Fax 0332/535277

Codice Fiscale 93012760125 

E-mail: anffasluino@libero.it

 

 

Statuto dell’Associazione

 

 

 

INDICE

 

Titolo Primo:  Sede, Fini e  Risorse economiche

Articolo 1 - COSTITUZIONE

Articolo 2 - SEDE

Articolo 3 - FINALITA’ E ATTIVITA’

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

 

Titolo Secondo: Soci

Articolo 5 - SOCI

Articolo 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

 

Titolo Terzo: Organi Sociali

Articolo 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

   Articolo 7 bis - CARICHE SOCIALI

Articolo 8 - ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI

Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DEUBERATIVI

Articolo 10 - ASSEMBLEE:  POTERI

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Articolo 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Titolo Quarto: Norme Amministrative

Articolo 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 17 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

Articolo 18 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 19 – SCIOGLIMENTO

Articolo 20 – NORME DI RINVIO

 

 

Titolo Primo:  Sede, Fini e  Risorse economiche

 

 

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E’ istituita “ l’Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S.— ONLUS di LUINO. In breve denominabile anche “ANFFAS — ONLUS di LUINO.

L’associazione ha l’obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

L’associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell’unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell’atto costitutivo e nello Statuto dell’ANFFAS ONLUS

Come determinato nell’atto costitutivo  e nello Statuto  dell’ANFFAS ONLUS, Ente con Personalità giuridica giusto DPR 18/12/1964 1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato degli atti presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo 266/76/2001 set.1AURPG ufficio regionale del Pubblico Registro.

 

 

Articolo 2 - SEDE

L’associazione ha sede in LUINO,  PIAZZA ALDO MORO  n. 6

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo, con una delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dell’attuale statuto:

Il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini  comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

 

 

Articolo 3 - FINALITA’ E ATTIVITA’

L’associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale e sociosanitaria, della  ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L’Associazione persegue il proprio scopo, nell’ambito del riconoscimento di essere parte dell’unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell’ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a)                 stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

b)                 promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili;

c)                 promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale nel  mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;

d)                 promuovere l’integrazione scolastica, la qualificazione, e l’inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;

e)                 qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado;

f)                   promuovere,  costituire ed amministrare  strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo congiunto, centri  informazione, strutture e/o  residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale non privato;

g)                 promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;

h)                 assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità  intellettiva e/o relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

 

 

3.1 — Obblighi connessi all’appartenenza all’ANFFAS Nazionale

Le attività di cui all’Art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall’ANFFAS Nazionale rispetto a cui l’Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

L’esercizio dell’attività deve essere effettuato attraverso l’utilizzazione del marchio ANFFAS,  cosi come disposto dall’ Art. 4 dello statuto dell’ANFFAS Nazionale registrato il  22.2.2000 presso l’ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al                                     n.° RM2000COOI 040.

Ai fini dell’utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell’ANFFAS  Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.

L’ANFFAS locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall’ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell’eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di un miliardo di lire, pari a EURO 516.457, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta.

Adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall’ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità.

L’ANFFAS locate è obbligata ad aderire all’Organismo Regionale dei Soci                        dell’ ANFFAS  Nazionale della propria Regione di riferimento.

Laddove ANFFAS locale Intenda Istituire o abbia Istituito uno o più Enti di gestione per l’esercizio delle proprie attività Istituzionali dovrà ogni anno allegare al proprio bilancio anche quello/i dell’Ente/i di gestione cosi da garantire, nel termini previsti dallo Statuto dell’ANFFAS Nazionale, l’esercizio delle facoltà di vigilanza ivi previste.

 

 

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell’Associazione e costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell’associazione potranno derivare da:

- quote sociali;

- contributi dei Soci;

- contributi di privati;

- contributi dello  Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche documentate attività o progetti

- contributi di organismi Internazionali

- lasciti e donazioni

- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l’esercizio delle attività istituzionali

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97

- ogni altra entrata finalizzata all’attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione  dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato  all’Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partècipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente  il marchio che le verrà fornito dall’ANFFAS Nazionale nei modi e nei  termini , dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività istituzionali.

 

 

 Titolo Secondo: Soci

 

 

Articolo 5 - SOCI

Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, che deciderà se accettarne o meno l’ammissione.   Il  giudizio del Consiglio  Direttivo è inappellabile.

I soci si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l’attività dell’Associazione è rivolta in numero non superiore a tre per ogni disabile.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Amici:

Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell’Associazione da almeno un anno, i soci Amici sono iscrivibili nel limite del 30% così del numero complessivo degli associati stessi.

L’attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall’Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all’Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell’Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell’Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

I Soci sono obbligati all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dei competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Ad ogni Socio all’atto dell’iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall’Anffas Nazionale.

 

 

Articolo 6 -  CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

L’appartenenza all’Associazione cessa:

a)                 per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

b)    per esclusione,  che viene deliberata dal. Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo  

        dei 2/3 dei Consiglieri in carica, per i seguenti casi:

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi  dell’anno in corso   all’unanimità decide la radiazione del socio

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

 

 

Titolo Terzo: Organi Sociali

 

 

Articolo 7- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l’azione dei suoi Organi  impegnati all’attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell’ambito dei programmi  approvati dall’assemblea.

Gli organi dell’Associazione sono:

1)       l’Assemblea dei Soci

2)       il Consiglio Direttivo

3)       il Presidente

4)       il Collegio dei Revisori dei Conti

 

Articolo 7 bis — CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sonò riservate ai Soci, con l’eccezione della carica di Revisore dei Conti e Probiviri alle quali possono accédere anche non Soci. L’eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statuari,  senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell’osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell’art 2391 cc.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l’elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

 

 

Articolo 8- ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell’Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell’anno successivo a quello di competenza per l’approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di competenza per l’approvazione del bilancio preventivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro), almeno 15 giorni prima dell’assemblea. L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

 

 

Articolo  9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DEUBERATIVI

L’Assemblea dell’associazione è costituita dai Soci Iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio può intervenire all’Assemblea con non più di due deleghe.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e  rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti e rappresentati.

Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 10, è necessaria la maggioranza di 2/3 (due terzi dei voti dei Soci presenti e rappresentati).

 

 

Articolo  10 - ASSEMBLEE:  POTERI

L’assemblea ordinaria:

1)      elegge il Presidente dell’Associazione:

2)      definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all’art. 11;

3)      elegge i membri del Consiglio direttivo;

4)      delibera sul programma di attività dell’Associazione e sui regolamenti;

5)      approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall’ANFFAS Nazionale;

6)      elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 membri di cui di norma, uno iscritto all’albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti:            quando le leggi vigenti lo richiedono

7)      stabilisce l’importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;

8)      delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria;

9)      elegge il rappresentante dei Soci all’Assemblea dell’Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;

10)    delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall’ANFFAS Nazionale

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale all’ANFFAS Nazionale. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l’Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.

li Presidente dell’assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni.

 

 

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il  Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il presidente. eletti dall’Assemblea.          I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto:

 

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

1) i coordinatori delle commissioni di lavoro

2) qualsiasi persona che per competenze. o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più, di tre volte consecutive Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente il  Segretario ed il Tesoriere

 

 

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono Convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.       Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax,. telégramma, posta elettronica. o quant’altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

 

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa che non siano della legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci ò anche a terzi, determinando i limiti ditale delega. I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea e successivamente all’eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l’Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea corredandolo di apposita relazione sull’attività svolta durante l’esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell’Associazione designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

 

 

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo di non eletti.

Il membri così nominato resteranno in carico fino alla scadenza dei mandato dei membri sostituiti.

L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto

2) per decadenza, norma dell’art. 7bis

3) scadenza del mandato

4) decesso

5) mancata partecipazione ad almeno 3 consigli consecutivi senza giustificazione

6) mancata partecipazioni per almeno sei mesi tranne il caso di malattia o grave impedimento

7) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all’Assemblea ordinaria.

 

 

Articolo 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l’unità di indirizzo nel contesto nazionale, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell’Associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

 

 

Articolo 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Nella prima riunione dopo l’elezione deve essere eletto il Presidente. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

 

 

Titolo Quarto: Norme Amministrative

 

 

Articolo 17 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L’esercizio déll’Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse:

All’Associazione è vietato distribuire. anche in modo Indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti promossi dall’Associazione stessa o di altro soggetto giuridico forma di ONLUS, parte dell’unitaria struttura ANFFAS.

 

 

Articolo 18 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è stabilita sino al 31 dIcembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea straordinaria.

 

 

Articolo 19 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria; l’avviso dell’Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell’Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell’unica convocazione.

L’Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno due terzi dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all’ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell’Autorità di Controllo di cui alI’Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

 

 

Articolo 20 - NORME DI RINVIO

 

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti aventi personalità giuridica ONLUS.

 

 

 

Luino, 8 aprile 2006

 

 

                                                           Il Consiglio Direttivo

 

                                                           Verni Valentino             ____________________________

                                                          

                                                           Sonvico Giuseppe           ____________________________

 

                                                           Dedè Cristina                _____________________________

 

                                                           Gavazzi Lorenza          _____________________________

 

                                                           Mongodi Maria Rosa    _____________________________

 

 

Statuto Associazione AnffasOnlus - Luino

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